Tra gli anniversari celebrati quest’anno, ricorrono i quarant’anni dall’abrogazione del delitto d’onore, matrimonio riparatore e dell’abbandono di un neonato per cause d’onore, leggi che descrivevano la donna in una condizione aberrante, sempre in una situazione non egualitaria rispetto all’uomo. Sebbene tale evento sia stato il culmine di un percorso di emancipazione femminile che è iniziato nel’68 e avrebbe dovuto tutelare maggiormente la donna, ancora oggi la cronaca continua a presentarci episodi spiacevoli in cui la donna è vittima di violenza, soprusi verbali e fisici, fino a veri e propri femminicidi.

Ma facciamo un passo indietro e per inquadrare meglio il contesto storico e i motivi per i quali sono state emanate tali leggi e successivamente abrogate. Intervistiamo l’avvocato Leandro Parodi responsabile dello sportello di Avvocato di strada di Siena.

Cosa prevedeva la Legge “d’onore”

Che cosa prevedeva il delitto d’onore e in quale contesto storico si è sviluppato?

Il delitto d’onore era previsto nel nostro ordinamento sin dal primo Codice Penale unitario del 1889, codice Zanardelli, all’art.377:

“Per i delitti preveduti nei capi precedenti, se il fatto sia commesso dal conjuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona del conjuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi, nell’atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, e all’ergastolo è sostituita la detenzione da uno a cinque anni”.

In pieno fascismo, il delitto d’onore fu ripreso nel Codice Penale Rocco, entrato in vigore nel 1930, con l’art. 587:

“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”.

La sanzione era molto ridotta, se si tiene conto che l’omicidio prevedeva (e prevede) una sanzione non inferiore a 21 anni, mentre se commesso a causa di onore la sanzione si riduceva da tre a sette anni. Inoltre in entrambe le diciture non si fa esplicita menzione dell’uomo, quindi in teoria anche la donna poteva ricorrere a tale delitto. Di fatto però non sono attestati simili casi e ciò non sorprende in un periodo come quello del fascismo, in cui la donna era vista soltanto come moglie sottomessa e generatrice di figli forti per la patria, e non in posizione paritaria rispetto all’uomo.

Il matrimonio riparatore e l’abbandono del neonato

In cosa consistono il matrimonio riparatore e l’abbandono del neonato per cause d’onore e quali erano le conseguenze nella condizione della donna?

Accanto al delitto d’onore, il Codice Rocco prevedeva un’ulteriore norma: l’art. 544, secondo la quale

“Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

Il matrimonio riparatore prevedeva che l’onore proprio e della famiglia venisse salvato nel momento in cui l’autore del reato della violenza sposava la sua vittima. Solo in questo modo il reo poteva andare esente da pena. Dunque, qualsiasi uomo poteva decidere di sposare una donna senza il suo consenso: era sufficiente abusare di lei (e spesso le vittime erano minorenni) e poi attendere che la famiglia, per salvare l’onore, chiedesse di sposarla.

All’art. 592, invece, vi è l’abbandono di un neonato per cause d’onore:

“Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato”.

Nella dicitura non sono riportati i motivi dell’abbandono, ma di solito erano nascite illegittime o frutto di unioni incestuose.

La parola-chiave: onore

La parola-chiave che accomuna questi tre delitti è l’onore, ma che si intendeva all’epoca come onore?

L’onore richiamato nell’omonimo delitto doveva intendersi come reputazione, stima e considerazione che il soggetto ha nell’ambito sociale di appartenenza. Per esemplificare con un noto detto della tradizione: “il paese è piccolo, la gente mormora”. Da questa visione autoreferenziata, limitata al proprio paese (che in passato, molto più di ora, era la dimensione “tipo” dell’italiano medio), si è sviluppato il concetto di onore ed il relativo delitto.

L’abrogazione delle leggi

Quando e perché si è giunti all’abrogazione di queste leggi?

«Queste leggi sono rimaste in vigore fino al 5 agosto del 1981, data in cui il nostro Parlamento, con la legge n. 442, ha deciso di abrogarle. Tale azione è stata possibile soprattutto grazie al mutato contesto storico e sociale. Già a partire dagli anni Sessanta e Settanta, con i movimenti femministi e nuove importanti leggi come quella del divorzio, nel 1975, e dell’aborto, nel 1978, il ruolo della donna stava piano piano conquistando parità con la figura maschile. Ma l’evento scatenante che ha portato all’abrogazione è stata la vicenda di Franca Viola, una ragazza siciliana di 17 anni che fu rapita il 26 dicembre 1965 ad Alcamo da Filippo Melodia, il suo ex fidanzato, con alcuni suoi amici; fu violentata e tenuta segregata fino al 2 gennaio 1966. Secondo la morale dell’epoca, Franca Viola avrebbe dovuto sposare il suo stupratore, ma si rifiutò. Sono memorabili le sue parole al processo: «Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce».

Attualmente sono stati debellati tutti i reati contro l’onore?

«Non del tutto. Nell’attuale codice penale è ancora previsto un reato contro l’onore ed è la diffamazione, cioè la condotta di colui che, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona (assente in tale contesto comunicativo). Tale delitto, come si evince dalle cronache, ha una diffusa applicazione, soprattutto se commesso col mezzo della stampa e, oggi, dei social network».


Foto copertina: Nicola Antonio Imperiale

Link Wikipedia delitto d’onore:

https://it.wikipedia.org/wiki/Delitto_d%27onore

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Martina Ragone è nata a Triggiano, ora vive a Verona dove insegna e fa volontariato. Si è laureata in lettere classiche alla triennale e in lettere moderne alla magistrale a Siena. Appassionata di cultura, poesia, arte e musica. Collabora con “In città” di Giovinazzo e ha diretto “Nero su Bianco”, il giornale della Cappella Universitaria di Siena.

Un pensiero su “Legge “d’onore” e i suoi delitti: 40 anni dalla sua abrogazione”
  1. Le donne hanno sempre ucciso (o tentato d’uccidere) per causa d’onore; ecco di seguito alcuni casi di cronaca:

    1) http://violenza-donne.blogspot.com/2001/06/cara-non-ti-sposo-pi-e-lei-fa-uccidere.html ;

    2) http://violenza-donne.blogspot.com/2010/07/catanzaro-per-vendicare-onore-della.html ;

    3) http://violenza-donne.blogspot.com/2011/10/senigallia-domiciliari-per-la-presunta.html ;

    4) http://violenza-donne.blogspot.com/2012/05/gioia-tauro-rc-donna-ordina-marito-e.html ;

    5) http://violenza-donne.blogspot.com/2012/05/mazzarino-cl-ragazza-22enne-accoltella.html ;

    6) http://violenza-donne.blogspot.com/2012/05/livorno-marito-la-tradisce-e-lei-lo.html ;

    7) http://violenza-donne.blogspot.com/2012/10/schio-accoltella-gravemente-lamico-dopo.html ;

    8) http://violenza-donne.blogspot.com/2013/01/roma-suocera-accoltella-alla-gola-la.html ;

    9) http://violenza-donne.blogspot.com/2013/01/brescia-violenta-rissa-in-discoteca.html ;

    10) http://violenza-donne.blogspot.com/2014/11/vibo-valentia-docente-ferito-colpi-di.html .

    Al netto di ciò, la distorta/parossistica percezione dell’”onore” (speculare, fra uomini e donne) andrebbe controbilanciata con una peculiarità del sesso maschile (che non trova specularità in quello femminile): esso nutre, protegge, salva, tutela, difende chiunque; per averne la prova, basta andare su Google News, impostare la forbice temporale dal 01/01/2021 ad oggi, e digitare come chiave di ricerca “salvataggio donna Italia”: così risulterà quanti uomini hanno salvato la vita a donne in questo solo anno, finendo anche sui media.

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