Gli Statuti Marittimi: le antiche norme medievali che ridefinivano la figura del marinaio

Statuti

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I porti pugliesi sono sempre stati d’importanza strategica per gli scambi commerciali nel Mediterraneo e nell’Adriatico, in particolar modo per i rapporti con l’Oriente. Le città marinare godevano già nel Medioevo di una florida attività portuale dovuta al commercio ed era chiaro che dovessero dotarsi di leggi e consuetudini per poter meglio regolamentare rapporti e problemi che si verificavano durante le intense attività commerciali marinare. In questa ottica nascono gli “Ordinamenta et Consuetudo Maris” della città di Trani, chiamati più comunemente “Statuti marittimiche portano come data di promulgazione addirittura il 1063.

Gli Statuti marittimi furono scritti nel XI secolo, almeno così è riportato nell’incipit, non da un sovrano ma dai “consoli in arte de mare”: messer Angelo de Bramo, Simone de Brado e il conte Nicola de Roggiero, in quello che era un periodo di autonomia politica di Trani, dal 1042 fino al 1073 quando fu conquistata dai normanni.

Antica stampa di Trani di G. B. Pacichelli 1703 dal Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla

La scoperta degli Statuti

Sono pubblicati per la prima volta nel 1507 a Venezia con gli Statuti di Fermo e altri documenti e ristampati altre 3 volte nei decenni successivi, ma raggiunsero la loro notorietà solo nel 1839 quando l’avvocato Jean-Marie Pardessus (1772-1853), li pubblicò considerandoli una delle più importanti fonti giuridiche del Medioevo. Infatti, se la data del 1063 fosse confermata, ci troveremmo davanti alle più antiche disposizioni di diritto marittimo di cui si abbia conoscenza.

La scultura realizzata per ricordare gli Statuti Marittimi…
… da Antonio Bibbò e Vito Stifano nel 1963

Dubbi sull’effettiva datazione

Proprio per l’importanza del documento, il suo linguaggio latino nell’incipit e volgare nel testo, oltre al rimando implicito a norme giuridiche nate solo successivamente all’XI secolo, come l’istituto giuridico della “defensa” che era invocato per proteggersi in caso di aggressione, ma introdotto nella giurisprudenza quasi due secoli dopo da Federico II, sulla data di promulgazione ci sono diversi dubbi.

Ma non entriamo in questioni troppo specifiche e lasciamo che siano gli storici a decidere se il documento sia realmente del 1063 o come molti credono del 1363, a noi resta chiara l’importanza di un documento che ha aspetti rivoluzionari per i suoi maturi concetti sociali, giuridici e addirittura sindacali, che riscrivono completamente la figura del marinaio, fino a quel momento considerato quasi uno schiavo, fornendogli una dignità personale e dei diritti da impugnare per farsi rispettare.

I 32 articoli degli Statuti marittimi

Nei 32 articoli leggiamo di norme che regolano i rapporti fra il padrone dell’imbarcazione, il nocchiero, lo scrivano, i marinari e perfino i mercanti che noleggiano la nave per il trasporto della loro mercanzia sulle navi.

Tanti i casi presi in considerazione per i quali sono promulgate precise disposizioni, dai naufragi agli attacchi dei pirati, dall’indennizzo dei corredi dell’imbarcazione al ritrovamento di merci in mare, ma quello che più colpisce è appunto l’atteggiamento nei confronti dei marinai.

Promulgazione degli Statuti Marittimi di Trani di Biagio Molinaro 1863

Il marinaio non è più uno schiavo

Proprio a tal proposito ricordiamo alcune delle norme sull’argomento, nella versione pubblicata nel 1589, che dimostrano la profondità di pensiero, la cultura e l’etica dell’uomo medioevale, troppo spesso erroneamente dipinto come un superstizioso, ignorante dei “secoli bui:

[3] Propongono, dicono, et diffiniscono li detti Consoli, che se la mercantìa della nave fusse robbata da Corsari, sia tenuta la detta mercantìa d’andare a varea. Et che se ne campassero di queste mercantìe, che non fussero robbate, tutte quelle che campassero siano tenute di emendare quella, che fusse robbata. Et che lo salario delli marinari non sia tenuto di emendare mercantìa veruna.

In poche parole, lo stipendio dei marinai non può essere trattenuto dal padrone per risarcire la perdita della merce rubata dai pirati.

[9] Propongono, dicono, determinano et diffiniscono li detti Consoli del mare, che veruno patrone possa lasciare nessuno marinaro, altro che non fusse per quattro cagioni, et difetti di esso marinaro: prima per biastemare Dio, la seconda per esser meschiarolo; la terza per essere ladro; la quarta per lussuri: et per queste quattro cose il patrone possa lasciare il marinaio, e condurlo in terra ferma, et fare le ragioni loro in terra ferma.

Quindi, nessun uomo può essere sbarcato e lasciato sulla terra ferma senza una buona ragione.

[10] Propongono et definiscono li predetti Consoli del mare, che se un marinaio si partisse con la nave dalla sua terra, et si ammalasse, esso deve havere tutta la sua parte.

Se un marinaio si ammala durate il viaggio deve comunque avere tutta la paga pattuita.

[28] Propongono, dicono, e diffiniscono, li detti Consoli del mare, che nessuno patrone non possa batter nessun marinaro, ma il marinaro deve scampare, et ire a proda dinanzi alla catena del remiggio; et deve dire: Dalla parte della mia signoria non mi toccare, tre volte. Et se il patrone passasse la catena per batterlo, il marinaro si deve difendere: et se il marinaro occidesse il patrone non sia tenuto al bando.

Il marinaio può difendersi dalla violenza del padrone con le parole ma anche con la forza se la situazione sfugge di mano.

Insomma, un ordinamento giuridico che seppure promulgato quasi mille anni fa, dimostra come le leggi a tutela dell’uomo e dei suoi beni, già germogliavano in un’epoca così lontana e non sono esclusivo appannaggio del pensiero moderno.


Foto della scultura: Vangi Giorgio

Bibliografia:

Saverio Nisio, Degli “Ordinamenta et Consuetudo Maris” di Trani, Grafiche Cressati, Bari, 1963

Link Wikipedia Ordinamenta et consuetudo maris:

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamenta_et_consuetudo_maris

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Giornalista pubblicista, da anni collabora come redattore, fotoreporter e social media manager per testate giornalistiche online. Persona curiosa e intraprendente, ha coltivato negli anni diversi hobby.

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